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Segnalazione centrale rischi

Un’illegittima segnalazione può comportare sia un danno patrimoniale che un danno non patrimoniale.

 

In punto di diritto Italiano in caso di illecito trattamento dei dati personali per illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi, il danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, non può essere considerato “in re ipsa” per il fatto stesso dello svolgimento dell’attività pericolosa.

 

In caso di illegittima segnalazione alla centrale rischi, il danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, deve essere sempre allegato e provato dall’interessato.

E’ molto importante (in special modo nel mondo dell’imprenditoria) evitare che il proprio nominativo o quello della propria impresa risulti segnalato quale “cattivo pagatore” in una delle tante banche dati che hanno come scopo quello di valutare il merito creditizio degli utenti.

Tale segnalazione negativa, infatti, potrebbe innescare un pericoloso “effetto domino” potenzialmente in grado di provocare, nel peggiore dei casi, persino il fallimento della propria impresa.

 

Lo studio mette a disposizione del cliente un team di esperti (anche da remoto) in diritto bancario e finanziario ed altamente specializzati in grado di fornire un supporto strutturato a consumatori e imprese che hanno problemi intricati con banche e finanziarie fornendo un’assistenza completa in forma strettamente riservata sia nella fase stragiudiziale che nella eventuale successiva fase giudiziale, valutando oculatamente se ci sono i presupposti essenziali per la proposizione del ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c.

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